L’assicurazione casa scoppio e incendio: cos’è e cosa copre

Di seguito le più importanti informazioni sull’assicurazione casa per scoppio e incendio.

L’Assicurazione Casa scoppio e Incendio, è un semplice contratto assicurativo divenuto, ormai, obbligatorio per legge. Quando si acquista la casa, in fase di contratto mutuario, deve essere sottoscritta la polizza assicurativa, perché l’istituto bancario che si occupa dell’erogazione del finanziamento può prendere la decisione di non concedere il mutuo a causa della mancata sottoscrizione della polizza assicurativa. Questo tipo di contratto assicurativo, racchiude tutte le spese effettuate, mirate alla sistemazione di un immobile, dopo un incendio, capace di rovinare beni, impianti domestici, arredamento, oggetti preziosi, impianti elettrici e idrici. Nel momento in cui si sottoscrive l’assicurazione casa per scoppio e incendio, l’ente assicuratore fa le veci dell’utente pagando i costi, secondo le condizioni sottoscritte in fase di contratto, perché come ben si sa, esistono dei massimi, ed è secondo questo valore che si dà stima, nel contratto assicurativo, ai costi.

Costi e modalità assicurazione casa incendio

I costi dei contratti di Assicurazione Casa scoppio e Incendio, sono calcolati in base al paramentro ISC, cioè, Indice Sintetico di Costo, e le cifre girano intorno a un totale di trenta euro / sessanta euro mensili. L’utente pagante, può scegliere due modalità di pagamento, secondo le proprie preferenze e possibilità, cioè: versamento dell’intera quota, pagabile tramite rata unica, oppure, suddivisa in rata annuale.

Rimborsi e risarcimenti con l’assicurazione casa ed incendio

Nel caso in cui si decidesse di estinguere anticipatamente il mutuo casa, oppure di rinegoziarlo, e la l’Assicurazione Casa scoppio e Incendio sia stata stipulata all’atto del mutuo, allora sarà necessario restituire il premio non goduto in base al piano di smorzamento. Invece in caso di risarcimento, la costituzione in danni avviene solo dopo un accertamento dei danni dovuti solo ed esclusivamente ad incendi non dovuti ad incuria dell’utente, con una somma, comparabile in euro, di valore uguale al totale degli oggetti e beni perduti, e ai danni subiti agli impianti o addirittura all’intero immobile.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.